3️⃣Art. 3 Servizi ANPR per l’ufficio elettorale del comune

  1. L’ufficiale elettorale di cui all’art. 4 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nonché il responsabile dell’ufficio elettorale di cui all’art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che agisce nella veste di ufficiale elettorale nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti — di seguito tutti definiti «ufficiale elettorale» — registrano in ANPR i dati di cui all’art. 2 tramite i servizi dell’ANPR.

  2. ANPR mette a disposizione dell’ufficiale elettorale i servizi per la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali descritti nell’allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - Specifiche tecniche», che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

  3. L’accesso ai servizi di cui al comma 2 è consentito anche mediante identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui all’art. 64 del CAD.

  4. Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale anche ai sensi dell’art. 64, comma 2 -duodecies , del CAD, è ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale da parte dell’ufficiale elettorale, escludendo l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto, forniti dai gestori dell’identità digitale.

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