Art. 5 Misure di sicurezza
Le misure di sicurezza implementate per l’erogazione dei servizi devono garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell’accesso ad essi nonché il tracciamento delle operazioni effettuate, in linea con quanto previsto dall’allegato 3 - «Misure di sicurezza», che costituisce parte integrante del presente decreto.
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