7️⃣Art. 7 Disposizioni finali

  1. Entro dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell’interno dell’attivazione del servizio, i comuni registrano in ANPR i dati di cui all’allegato 1 - «Dati liste elettorali».

  2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194.

  3. Ove necessario, l’allegato 1 - «Dati liste elettorali», l’allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche» e l’allegato 3 - «Misure di sicurezza» saranno aggiornati con decreti direttoriali del Ministero dell’interno. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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