4️⃣Art. 4 Servizi per i cittadini registrati in ANPR

  1. ANPR consente ai cittadini la consultazione, la verifica e l’eventuale richiesta di rettifica dei propri dati di cui all’art. 2.

  2. ANPR consente ai cittadini ivi registrati di richiedere, con esclusivo riferimento alla propria posizione, la certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo in modalità telematica, mediante l’emissione on-line di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, secondo le modalità descritte nell’allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche».

  3. ANPR consente ai cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea residenti in Italia di presentare la domanda di cui all’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 nonché quella di cui all’art. 2 del decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

  4. Le funzionalità di ANPR di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assicurate attraverso il sito web di ANPR, previa identificazione informatica con le modalità di cui all’art. 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all’art. 64 -bis del CAD, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2.

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