📋Visto

IL MINISTRO DELL’INTERNO

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

ED IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

  • Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all’estero»;

  • Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani all’estero»;

  • Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo»;

  • Visto il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante «Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza»;

  • Vista la legge 20 aprile 1999, n. 120, recante «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

  • Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche;

  • Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale», di seguito CAD, e, in particolare, l’art. 62, commi 2 -ter e 6 -bis , l’art. 64, commi 2 -quater , 2 -nonies e 2 -duodecies nonché l’art. 64 -bis ;

  • Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, concernente le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, di seguito ANPR, e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

  • Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

  • Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 252 del 21 luglio 2022;

  • Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 12 ottobre 2022;

  • Acquisito il concerto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

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